PROPOSTA SULL’ISTITUZIONE DELL’AREA QUADRI PREDISPOSTA DALLA SEGRETERIA GENERALE APPROVATA ALL’UNANIMITA’ DALLA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE GIA’ INVIATA ED ILLUSTRATA AD ALCUNI PARLAMENTARI

Relazione di accompagnamento


L’intervenuta abrogazione della vicedirigenza non deve indurre il legislatore ad abbandonare (ma se del caso a perseguire con maggiore tenacia) il progetto di introdurre nei ruoli della Pubblica Amministrazione una figura di elevata professionalità che si collochi nel mezzo – fungendo da strategico tramite – tra i più elevati livelli funzionali con quelli dirigenziali rispetto ai quali la detta figura si porrebbe, non soltanto in posizione servente (da un punto di vista del rango e della relativa nomenclatura) piuttosto quale nevralgico supporto per l’ottimizzazione delle attività gestionali e programmatorie di esclusiva spettanza dirigenziale.

Attività queste già costituenti, per espressa previsione normativa (cfr. art. 17 D.Lvo n. 165/2001), oggetto di delega di funzioni tra il dirigente ed il funzionario ad esso più prossimo (doveva essere proprio il vicedirigente).

La creazione di questa nuova categoria professionale per divenire effettivo centro di imputazione di interessi professionali e per trovare un reale seguito deve necessariamente misurarsi con la contrattazione collettiva che nel settore del pubblico impiego riveste un ruolo normativo primario. Non è superfluo ricordare che la Comunità europea con atti di indirizzo ha censurato il comportamento della nostra Amministrazione, in quanto l’unica in Europa a non aver previsto, nell’ordinamento pubblico, l’area dei quadri, così come ampiamente disciplinato, nell’impiego privato.

I danni causati alle amministrazioni derivano anche dalle carenze nelle strutture organizzative di un’area quadri motivata e professionalmente ben individuata con il conseguente appiattimento funzionale delle strutture.

In tal senso parrebbe tutt’altro che peregrina l’idea di introdurre una figura analoga a quella ben nota dei Quadri nel lavoro privato.

Anche perché la mancanza di una figura di tal fatta determinerebbe la riprovevole proliferazione dell’affidamento fiduciario di incarichi e funzioni dirigenziali che genererebbe un duplice ordine di storture: a) la corresponsione di indennità di funzioni dirigenziali costituenti aggravio per le casse dell’erario; b) 2


l’attribuzione fiduciaria in favore di soggetti non titolati, generalmente individuati a “scavalco” solo perché beneficiari di intollerabili colleganze con il potere politico.

Ad una siffatta costumanza è possibile porre rimedio, come si è detto, attraverso l’istituzione di un’ area contrattuale del tutto omologa a quella dei c.d. QUADRI che, come è noto, costituiscono il cuscinetto tra la classe impiegatizia tout-court e quella dirigenziale nell’ambito del lavoro privato.

Ai futuri Quadri del pubblico impiego in maniera del tutto congrua ed omogenea potrebbero essere riconosciute le medesime prerogative che la Contrattazione Collettiva di Comparto attribuisce loro, ad esempio, nell’Aree professionali delle imprese finanziarie e creditizie unitamente, a quello che l’art. 17 D.Lvo n. 165/2001 prevede(va) nel delimitare l’ambito oggettuale dell’attività sostituiva dei dirigenti ad opera dei vicedirigenti.

Più in particolare potrebbe prevedersi un tipo di articolato del genere:


ART. 1 Definizione dei quadri

<<Sono QUADRI DIRETTIVI i lavoratori che, non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dalla propria Pubblica Amministrazione di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza nei rispettivi settori di afferenza, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla medesima categoria e/o a quella inferiori, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori>>-

<<Spettano ai QUADRI DIRETTIVI:

a) la formulazione di proposte e pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) la cura e l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 3


d) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d-bis) il concorso all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

e) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;

e-bis) la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati).

ART. 2 Destinatari dell’area quadri

<<Appartengono all’area QUADRI “A” tutti coloro che posseggono un diploma di laurea magistrale e rivestono la qualifica funzionale C2 e C3 dal 1997.

Appartengono all’area QUADRI “B” i lavoratori in possesso di laurea magistrale attualmente allocati nella Area III, livello economico F1, F2 E F3 e che tale profilo posseggano al momento della contrattualizzazione del nuovo Comparto>>.


ART. 3

Clausola finanziaria

La predetta area viene istituita ad invarianza di spesa per cui non è necessario compilare la relativa scheda tecnica degli oneri finanziari