Risorgerà la Vicedirigenza?


La Sezione IV del Consiglio di Stato, su appello di 372 Colleghi del Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Maria Polito, con il medesimo criterio utilizzato per la legge Monti di sanatoria degli incarichi dirigenziali, ha rinviato alla Consulta per sospetta illegittimità l’art. 5, comma 13, del DL 6/7/2012 n. 95, con il quale era stata abrogata la vicedirigenza.

Con ordinanza n. 1918 del 16 aprile 2014, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, co. 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha abrogato l’art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod., il quale aveva previsto l’istituzione, attraverso la contrattazione collettiva, dell’area della vicedirigenza, censurando l’art. 5, co. 13, del D.L. n. 95 cit., in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 111, 113 e 117 Cost.


Difatti, ha osservato il giudice amministrativo, l’intervento legislativo è intervenuto in circostanze di tempo tali da lasciar intendere che l’obiettivo perseguito la legislatore non fosse quello pur dichiarato della riduzione della spesa pubblica (c.d. spending review) ma quello di paralizzare l’esecuzione di una precedente sentenza amministrativa, passata in giudicato, che aveva obbligato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad adottare l’atto di indirizzo sulla base del quale avrebbe dovuto successivamente svolgersi

la contrattazione collettiva nel cui ambito avrebbe dovuto essere istituita l’area della vicedirigenza.


In questo modo, il legislatore ha violato l’art. 6 della CEDU nonché l’art. 1 del protocollo n. 1, che, secondo l’Alta Corte europea sanciscono il principio della preminenza del diritto, impendendo che l’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito di una controversia, alterando l’esigenza della parità delle parti dinanzi al giudice.


Sotto questo profilo, la vicenda in esame richiama la sentenza 10 maggio 2007, n.4266, la quale ordinò conclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro della funzione pubblica ed al ministro dell'economia e finanze, ciascuno per la parte di competenza, “di esercitare le proprie attribuzioni”. La sentenza fu depositata nel maggio 2007 ma non vi fu mai prestata osservanza, sicché gli interessati, con istanza depositata il 26 luglio 2011, chiesero un commissario ad acta che provvedesse agli adempimenti discendenti dalla sentenza stessa. La sentenza del T.A.R. Lazio 16.5.2012 n. 4391, in attuazione della sentenza citata, dispose l'esercizio del potere di indirizzo, da parte del commissario ad acta, nei confronti dell'ARAN. L'incarico commissariale divenuto ormai esecutivo, non venne esercitato per la sopravvenuta abrogazione della vicedirigenza da parte del governo Monti (l. n. 135/2012).


Anche in quel caso, la Dirstat è stata costretta a lamentare l’indebita ingerenza del legislatore all’esclusivo fine di condizionare l’esito del giudizio e il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 5619 del 27 novembre 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della “sanatoria”.


Nel dover constatare come ancora una volta il legislatore anziché riconoscere i diritti dei cittadini sia spesso promotore di interventi volti a sacrificarli, finanche intromettendosi nelle controversie in cui quei cittadini siano faticosamente coinvolti per far valere i propri diritti, la Dirstat non può che valutare positivamente la decisione del giudice amministrativo di sollevare la questione di legittimità costituzionale.


In coerenza con le precedenti iniziative giudiziarie assunte per ottenere l’attuazione dell’area della vicedirigenza, per la quale la stessa si era battuta ottenendone la previsione nella legge n. 145/2002, la Dirstat si riserva di valutare la proponibilità di ogni altra azione, in sede politica, sindacale e giurisdizionale, al fine di ottenere il ripristino della disposizione abrogata nonché la sua concreta attuazione.


La causa è stata proposta dal nostro Coordinatore del Ministero Giustizia (dott. Gianluigi Nenna, ricorrente) presso lo studio legale dell'avv. Flavio Maria Polito.