Vicedirigenza:
la
direttiva all'ARAN
Il parere chiesto dal Consiglio di Stato alla Corte Costituzionale ha il solo scopo di avviare la contrattazione all’ARAN e pertanto incide sull’intera categoria professionale dei vicedirigenti.
La contrattazione collettiva ha efficacia erga omnes !
Nessuno può essere escluso.
Paradossalmente se i Magistrati si dovessero vedere circondare da un pletora di ricorsi aumenterebbero le probabilità che la vicedirigenza naufraghi. L'assedio a cui verrebbero sottoposti i Magistrati ha l'effetto di un'azione temeraria, una sorta di ricatto al quale la Corte Costituzionale non si fa coinvolgere; semmai tale assedio indispone e condiziona negativamente il giudizio di incostituzionalità posto dal Consiglio di Stato.
Ricordiamo ai distratti che il parere della Corte Costituzionale nel caso di specie, cioé di avvio della contrattazione collettiva, ha necessariamente efficacia erga omnes.
La Suprema Corte, ripetiamo, è stata chiamata ad esprimere un giudizio di legittimità costituzionale al solo scopo di avviare l’atto d’indirizzo all’ARAN; pertanto a beneficiarne non saranno soltanto i ricorrenti ma l’intera categoria che dovrà essere tutelata al tavolo negoziale, in sede di contrattazione valida per tutti.
Paradossalmente, ripetiamo, se dovesse aumentare il numero dei ricorrenti diminuirebbero le probabilità di successo in quanto i Magistrati sarebbero infastiditi, nello svolgimento del loro lavoro, ancor prima di aver espresso un giudizio, in una sorta di ricatto.
La Corte Costituzionale non si lascerà condizionare dal numero dei ricorrenti ma entrerà unicamente nel merito della questione posta dal Consiglio di Stato.
Vi riportiamo il parere del Prof. Capunzo, per quanto concerne l'inammissibilità dei nuovi ricorsi alla Consulta:
“allo scrivente non pare opportuno intraprendere alcuna azione finalizzata alla costituzione nel giudizio innanzi alla Consulta che, peraltro, risulterebbe inammissibile in quanto trattasi di soggetti diversi da. quelli titolari del giudizio rescindente sarebbero dichiarate inammissibili (cfr. capo 1, comma 3 norme integrative per i giudizi innanzi la Corte Costituzionale)”
Vi ricordiamo, qui sotto, le conclusioni del Consiglio di Stato, verso il quale è stato mosso il ricorso per l’attivazione della contrattazione collettiva (avente efficacia erga omnes):
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), visto l’art. 23 della legge 11.3.1953 n.87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l’abrogazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che aveva previsto l’istituzione, previa la mediazione della contrattazione collettiva, della vice dirigenza, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113, 117, Cost., sospende il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)